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Al fine di potere legittimamente marcare CE i propri prodotti, l’Azienda che li immette sul mercato DEVE apparire chiaramente come titolare del relativo certificato di conformità CE o di un Benestare Tecnico Europeo (“BTE”).
All’interno di ogni BTE è chiaramente indicato: “I - BASI LEGISLATIVE E CONDIZIONI GENERALI” - PUNTO 3 “Questo Benestare Tecnico Europeo non può essere trasferito a produttori o a loro agenti, ad eccezione di quelli indicati in copertina o a fabbriche diverse da quelle previste nel contesto del presente Benestare Tecnico Europeo”
Inoltre, dal 1° febbraio 2010 è scattato l’obbligo di marcatura CE per i blocchi cassero in legno cemento previsto dalla norma armonizzata EN 15498:2008 (“Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo con trucioli di legno – Proprietà e prestazioni dei prodotti”), già in vigore dal 1 febbraio 2009.
La citata normativa tecnica prevede, tra l’altro, che siano indicate le caratteristiche di trasmittanza termica e abbattimento acustico dei blocchi.
Pertanto, successivamente al 1° febbraio 2010 i prodotti suddetti, ove sprovvisti di marcatura CE, non potranno più essere commercializzati né incorporati in edifici, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.P.R. 246/1993, attuativo della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.
L’utilizzo di prodotti da costruzione privi di marcatura CE comporta il rischio che le opere edilizie non rispettino i requisiti essenziali previsti dalla normativa applicabile (resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute ed ambiente; sicurezza di utilizzazione; protezione contro il rumore; risparmio energetico e isolamento termico).
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Blocchi in legno cemento

E video sulle case a basso consumo energetico
